SEMPLIFICAZIONI ?

analizziamo il decreto legge 77\2021 per il superbonus 110% – Cosa cambia?

analizziamo il decreto legge 77\2021 per il superbonus 110% – Cosa cambia?

Con il nuovo decreto da oggi in gazzetta ufficiale, sono state introdotte all’articolo 33 alcune importanti modifiche:

  • E’ possibile avere nel Superbonus 110% opere per eliminazione barriere architettoniche
  • E’ inserito un nuovo metodo di calcolo massimali in virtù della superficie dell’intervento
  • Gli interventi (escluso alcune eccezioni) sono da effettuare sotto CILA e NON richiedono l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile

Quindi è inutile la regolarizzazione di eventuali abusi?

si e no.

La ratio della legge NON è di istituire una sanatoria, bensi di velocizzare l’inizio delle pratiche di Superbonus.

Per fare ciò hanno istituito un ibrido con alcuni vantaggi ed alcune lacune.
Proverò a fare un breve excursus sul tema.


Simuliamo la faq del “Ministero del Superbonus” (ok non cercatelo online, non esiste…)

Posso presentare SUBITO la CILA per iniziare i lavori Superbonus ANCHE in presenza di difformità\abusi edilizi?
Si, ricordiamo però che la presentazione e accettazione della CILA non sana le irregolarità, salvaguarda esclusivamente il credito fiscale del Superbonus.
Quindi l’amministrazione in caso di rilievo, non annullerà il credito fiscale ma ugualmente sanzionerà lo stato illegittimo dell’immobile

In caso di gravi abusi (ampliamento, interventi sulle strutture, interventi in zone vincolate) è ugualmente valida la CILA?
Si, ma in questo caso è assolutamente da sconsigliare.
Si creerebbe una difficile situazione.
Il tecnico deve disegnare lo stato di fatto (e quindi l’abuso) quindi gli uffici comunali potrebbero, rilevato l’abuso, sanzionarlo (questo anche in caso di difformità non gravi).
Se l’abuso fosse insanabile (nei casi gravi di solito è questa la situazione) arriverebbe fino all’ordine di demolizione, con l’assurdo di mantenere i crediti fiscali ma dover demolire l’opera…

Se quindi seguo le regole del decreto (CILA etc…) non avrò problemi?
veramente con la formulazione così fatta alcuni dubbi rimangono.
1) Dato che la CILA senza stato legittimo è esplicitamente solo per le opere di Superbonus, cosa succede se nella stessa CILA ci sono opere al 110% e opere al 50% (come normalmente succede)?
2) Poiché il finale della pratica Superbonus si deve concludere (normalmente) con una nuova agibilità, e nell’agibilità bisogna dichiarare lo stato legittimo dell’immobile, cosa si dichiarerà in questa?

e quindi?

quindi capiamo che l’unico cambiamento è la possibilità di iniziare prima i lavori.
A mio parere la regolarizzazione in sanatoria dell’immobile non è evitata, solo posticipata.
Se possibile sanate e poi fate i lavori 110%, se no iniziate i lavori ma contestualmente iniziate pratica di sanatoria,
ma
vi prego
sanate.

un saluto
Marco Corbelli

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