E’ inutile negarlo, chiunque voglia fare lavori o sia nel campo dell’edilizia, sta fremendo nell’attesa di utilizzare il nuovo Decreto Rilancio.
Ma è veramente così?
Già da giorni ci sono pubblicità di professionisti e imprese che chiedono di essere contattati per firmare contratti che permetteranno “LA RISTRUTTURAZIONE” a costo zero.
Non credetegli.
Il decreto (sembra) essere un ottimo strumento di rilancio per le imprese, il lavoro, la qualità edilizia ma ha alcuni paletti che ne delimitano l’efficacia ed alcuni punti non chiari che obbligano ad aspettare una chiarificazione PRIMA di impegnarsi ad utilizzarlo.
Fino a che l’Agenzia delle Entrate non emanerà dei decreti applicativi (e vi assicuro che saranno più di uno…) la reale applicabilità in alcune situazioni è da verificare.
Una nota
La trattazione di questo argomento richiederebbe un manuale di 100 pagine (date un occhiata alle guide dell’Agenzia delle Entrate se non mi credete),
chiaramente questo rappresenta un mero riassunto, per dare spunto magari a domande più puntuali.
Cosa si può già fare
Per rientrare nel credito fiscale del 110%
sempre che si rispettino i limiti imposti dalla legge
– Cedere il credito a Imprese, Banche o Terzi
– Coibentare l’edificio
– Sostituire gli impianti di climatizzazione
– Adeguamento sismico
e, SOLO se fatte queste opere
– Sostituire gli infissi
– Installare impianti fotovoltaici
– Installare colonnine di ricarica elettriche
– Bonus facciate: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate
e molto altro…
Per rientrare nel credito fiscale del 90%
– Cedere il credito a Imprese, Banche o Terzi
– Bonus facciate: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate
Per rientrare nel credito fiscale del 60%
– Cedere il credito a Imprese, Banche o Terzi
– Adeguamento dei luoghi di lavoro
Per rientrare nel credito fiscale del 50%
– Cedere il credito a Imprese, Banche o Terzi
– Tutte le opere di manutenzione straordinaria\restauro\ristrutturazione edilizia già oggetto di credito fiscale
– Risparmio energetico
– Bonus mobili: Acquisto di mobili ed elettrodomestici con alcune caratteristiche.
– Bonus barriere architettoniche: eliminzione delle barriere architettoniche
Per rientrare nel credito fiscale del 36%
– Cedere il credito a Imprese, Banche o Terzi
– Bonus Verde: Tutte le opere di manutenzione di terrazzi e giardini
In pratica c’è una gamma di possibilità per poter usufruire di un credito fiscale per una larghissima gamma di lavori edili.
Cosa a mio avviso fondamentale è che, a differenza di prima, il credito è cedibile.
Non dovete obbligatoriamente assorbirlo voi o il fornitore ma un qualsiasi soggetto terzo.
E’ un reale sconto sull’opera.
Cosa non si può fare
Fare i furbi.
Se dei lavori rientrano solo nella aliquota del 50% NON potete inserirli in un aliquota più alta.
I lavori saranno soggetti ad asseverazioni OBBLIGATORIE sia sulla parte edilizia e progettuale sia sulla parte finanziaria.
Il giusto spirito con cui prendere proficuamente questo decreto è:
Voglio fare dei lavori, in parte non dovrò sborsare un euro, in parte saranno ridotti in maniera significativa, chiamiamo un tecnico affidabile, facciamo una analisi seria e vediamo quanto sarà l’esborso.
Diffidate se qualcuno vi propone mezzi “alternativi” per raggiungere lo scopo.
Se a verifica risultasse il lavoro non conforme (per colpa vostra, dell’impresa o dei tecnici):
– Il credito sarà revocato (quindi dovrete pagare)
– Vi sono delle sanzioni anche molto pesanti
– E’ una truffa.
Incaricare tecnici non idonei
Il tecnico è chi vi gestisce e controlla PER VOSTRO CONTO della correttezza e qualità della procedura.
In questo decreto deve anche analizzare la fattibilità, progettare la soluzione, controllare la corretta esecuzione e CERTIFICARE il risultato.
Meglio scegliere bene.
Incaricare imprese che fanno tutto loro
In realtà non è che non si può fare, ma sarebbe come se in una partita di calcio, l’arbitro fosse pagato dalla squadra avversaria.
Stareste tranquilli?
Cosa è in forse
Ci sono diversi nodi che vanno ancora sciolti, alcuni importanti:
Condomini
Il decreto permette l’attuazione a condomini e ville unifamiliari.
Un edificio con tre appartamenti SENZA un condominio con partita Iva è compreso?
Dipende se viene utilizzata (lo sapremo a breve) la terminologia urbanistica o civilistica.
Per la prima rientra, per la seconda no.
Salto di due categorie nell’APE
Il 110% è legato al fatto che l’immobile subisca un miglioramento dell’efficienza energetica pari a due categorie.
Ma il problema è un altro.
L’APE è relativo alla singola unità immobiliare, Il certificato finale sarà per l’intero edificio o appartamento per appartamento?
Sembra un cavillo ma:
Se in un immobile di 20 appartamenti 19 migliorano come da legge ed uno (per qualsiasi ragione) non riesce, decade l’intero impianto decade solo l’appartamento o come spero il calcolo andrà realizzato sull’intero edificio come unicum?
Per adesso la mia risposta è BOH!
Potrei andare avanti per molto.
Nell’edilizia lo standard è un eccezione.
Io consiglio:
– Cautela: Aspettare i decreti attuativi
– Organizzazione: Non partire da un’impresa per le informazioni ma da un Tecnico
– Realtà: non tutti i lavori ricadono nel decreto.
– Prudenza: ci sono tutti i segnali che il controllo post-operam sarà accurato e impietoso.
– Fiducia: è l’occasione per migliorare la propria qualità della vita e della città
Ciao
Marco